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AMLR e AMLA
L’introduzione del Regolamento antiriciclaggio (AMLR) e dell’Autorità antiriciclaggio (AMLA) comporta cambiamenti nel modo in cui adempi agli obblighi di prevenzione del riciclaggio. La nuova normativa sostituisce le direttive con un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE. In questo articolo spieghiamo cosa comporteranno per te l’AMLR e l’AMLA.
Che cos’è l’AMLR?
L’AMLR (Anti-Money Laundering Regulation) è il nuovo regolamento europeo che sostituisce in larga parte le direttive antiriciclaggio esistenti. Segna un importante cambio di rotta: invece di direttive separate (come AMLD5 o AMLD6), vi sarà un unico insieme di regole uniformi applicabili direttamente in tutti gli Stati membri dell’UE.
Dal 10 luglio 2027 tutti gli Stati membri dovranno conformarsi pienamente alle nuove disposizioni. I soggetti obbligati in materia di antiriciclaggio dovranno riesaminare politiche e processi per essere pronti al quadro normativo europeo unificato.
Direttive AMLD, normativa nazionale o AMLR?
La normativa nazionale antiriciclaggio si basa sulle direttive europee AMLD (Anti-Money Laundering Directives). Tali direttive lasciavano agli Stati membri un margine di discrezionalità nel recepimento nel diritto nazionale. Ad esempio, nei Paesi Bassi e in Francia il periodo di conservazione dei dati antiriciclaggio è di almeno 5 anni, mentre in Spagna e Lussemburgo è di 10 anni.
Con l’AMLR, tuttavia, questo margine di interpretazione nazionale viene meno. A partire dalla metà del 2027 dovrai confrontarti con un regolamento che impone le stesse regole in ogni Stato membro dell’UE. Mentre le direttive dovevano prima essere recepite nella legislazione nazionale, il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Ciò richiede un’analisi critica delle procedure esistenti, ma offre anche vantaggi:
- Maggiore chiarezza
- Eliminazione delle differenze interpretative
- Minore spazio per eccezioni
- Maggiore uniformità all’interno dell’UE
Che cos’è l’AMLA?
Se l’AMLR stabilisce gli obblighi sostanziali, l’AMLA ne garantirà l’applicazione a livello europeo.
L’AMLA (Anti-Money Laundering Authority) è una nuova iniziativa dell’Unione europea. Il suo obiettivo principale è assicurare che le norme in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) siano applicate in modo coerente e di elevata qualità in tutti gli Stati membri dell’UE. L’organizzazione opera anche sostenendo le Unità di Informazione Finanziaria (FIU) nazionali e svolgendo attività di vigilanza propria. Inoltre, l’AMLA promuove la cooperazione e il sostegno reciproco tra gli Stati membri.
Importante: le autorità nazionali restano responsabili della maggior parte delle attività di vigilanza. L’AMLA eserciterà una vigilanza diretta solo su un numero limitato di soggetti transfrontalieri con un profilo di rischio elevato.
Compiti principali dell’AMLA
- Sviluppo e attuazione della normativa AML/CFT
- Attività di vigilanza attiva e irrogazione di sanzioni
- Sensibilizzazione e formazione
- Rafforzamento della cooperazione internazionale
- Ricerca e analisi
- Individuazione e contrasto del finanziamento del terrorismo
Quando sarà operativa l’AMLA?
Nel 2024 l’AMLA è stata istituita giuridicamente e un anno dopo aprirà la propria sede a Francoforte, in Germania. Al momento della redazione (2025), l’AMLA sta ampliando il proprio organico e sviluppando ulteriormente le norme di attuazione. Si prevede che sarà pienamente operativa nel 2028, momento in cui avrà inizio anche la vigilanza diretta.
Cosa farà l’AMLA?
In de preambule van de AMLR (REGULATION (EU) 2024/1624) zijn verschillende taken en verantwoordelijkheden voor de AMLA opgenomen. De organisatie zal onder meer:
- Richtlijnen opstellen over de minimumvereisten voor de inhoud van de kantoorbrede risicobeoordeling en aanvullende informatiebronnen (Preambule, paragraaf 31, REGULATION (EU) 2024/1624).
- Garantirà un monitoraggio proporzionato dei rapporti con la clientela e delle operazioni, basato sui profili di rischio (Preambolo, paragrafo 72, REGOLAMENTO (UE) 2024/1624).
- Svilupperà standard tecnici relativi alle informazioni richieste al cliente in fase di onboarding e di monitoraggio, in funzione del livello di rischio associato a ciascun cliente (Preambolo, paragrafo 74, REGOLAMENTO (UE) 2024/1624).
- Individuerà i rischi emergenti e le tipologie di riciclaggio al di fuori dell’UE, ne monitorerà l’evoluzione e fornirà orientamenti adeguati (Preambolo, paragrafo 89, REGOLAMENTO (UE) 2024/1624).
- Definirà linee guida per la valutazione dei rischi associati a specifiche categorie di PEP (Persone Politicamente Esposte) (Preambolo, paragrafo 90, REGOLAMENTO (UE) 2024/1624).
- Svilupperà un formato uniforme a livello UE per la segnalazione delle operazioni sospette (Preambolo, paragrafo 139, REGOLAMENTO (UE) 2024/1624).
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